venerdì 12 luglio 2019

PROFESSIONE DI ESTETICA: LA NOMINA DEL TECNICO DELLA SICUREZZA LASER NON E' OBBLIGATORIA

Con la pubblicazione delle norme CEI 76-11 parte 14 relativa ai laser di classe 3b e 4 è sorto il dubbio in merito alla obbligatorietà anche per il settore estetico, della nomina del tecnico della sicurezza laser e della relativa formazione. Per dipanare la matassa Confartigianato Lombardia ha chiesto un parere allo Studio Legale dell'Avv. Venghi che a seguito di un puntuale esame del quadro normativo vigente si è espresso sull'attuale non obbligatorietà per il settore estetico.

Il parere ha innanzitutto verificato l'ambito di vincolatività delle norme CEI e UNI che non possono essere considerate automaticamente obbligatorie a meno che non vi sia un rinvio formale da parte della legge alle stesse relativamente alla loro applicazione. Nel caso delle attività estetiche la norma di riferimento è il Decreto Attrezzature (D.M. n. 110 del 2011) diretta emanazione della legge 1 del 1990 che non contiene uno specifico rinvio alla obbligatorietà di norme tecniche UNI o CEI pertanto tali norme tecniche devono intendersi riferite ad altri ambiti (ad esempio medicali).
In sintesi pur convenendo sulla necessità di rivedere ed aggiornare il contenuto del D.M. Attrezzature, ormai datato rispetto all'evoluzione tecnica e tecnologica che ha investito la professione di estetica, il parere ribadisce la non obbligatorità dei corsi di formazione.


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