martedì 12 marzo 2019

LAVORI USURANTI: LA DENUNCIA E' DA FARE ENTRO IL 31 MARZO


Entro il 31 marzo è previsto l’invio del modello LAV_US , mediante la quale i datori di lavoro sono tenuti a denunciare i lavoro usuranti svolti dai propri dipendenti, al fine di un loro accesso anticipato alla pensione. Il mancato invio del modello LAV_US è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.

Per quali categorie di lavoratori è necessario inoltrare la denuncia, ai sensi del D.lgs. n. 67/2011?
1. LAVORATORI IMPEGNATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI (art. 2, DECRETO MLPS del 19/05/1999):
Lavori in galleria, cava o miniera. Va da sé che lavorare sottoterra di continuo è un lavoro usurante, si pensi a tutti gli scompensi che può avere chi non vede mai la luce del giorno, non respira aria salubre ed è costretto appunto a lavorare in un ambiente tutt’altro che facile. Tra questi vengono inseriti anche gli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
Lavori nelle gallerie, per cui vale quanto detto sopra. Sono considerate usuranti in particolare le mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
Lavori nei cassoni ad aria compressa, che vengono usati per i lavori di fondazioni idrauliche nelle costruzioni subacquee;
Lavori svolti dai palombari che altro non sono che subacquei che si immergono usando un’attrezzatura apposita chiamata appunto scafandro da palombaro;
Lavori ad alte temperature per i quali non sia possibile adottare misure di prevenzione, come per esempio gli addetti alle fonderie di seconda fusione, gli addetti all’operazione di colata manuale e altri;
Lavori del vetro cavo come i soffiatori del vetro cavo fatto a mano e a soffio;
Lavori in spazi ristretti come la riparazione e manutenzione di una nave, o svolti in intercapedini, doppi fondo e altro;
Lavori di asportazione dell’amianto;
2. LAVORATORI ADDETTI AL LAVORO NOTTURNO USURANTE:
(ART. 1, D.LGS N. 67/2011)
  • lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un  numero  minimo  di  giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  • al di fuori dei casi di cui al precedente punto,  lavoratori  che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra  la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo (ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO CHE RICADE, PER ALMENO 3 ORE E PER UN PERIODO PARI ALL’INTERO ANNO LAVORATIVO, NELL’INTERVALLO 00.00-05.00 ); 
3. LAVORATORI ADDETTI ALLA C.D. “LINEA DI CATENA”:
Ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità  
4. CONDUCENTI DI VEICOLI, DI CAPIENZA COMPLESSIVA NON INFERIORE A 9 POSTI, ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO COLLETTIVO.
L'Ufficio Paghe e Contributi della nostra Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Le imprese interessate sono pregate di inviare una mail a: ufficiopaghe@confartigianato.pv.it
 

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