martedì 23 aprile 2019

CONSUMO SUL POSTO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO: CAMBIO DI ROTTA CON LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2280 del 21 marzo scorso, sono emerse alcune novità  molto importanti in materia di consumo sul posto negli esercizi di vicinato. La citata sentenza opera infatti un cambio di rotta rispetto alla posizione finora sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) secondo il quale la predisposizione di arredi e suppellettili abbinabili è consentita solo alle attività di somministrazione e non a quelle che offrono la possibilità di consumo sul posto.

Secondo il Consiglio di Stato invece la differenza tra l'attività di somministrazione e quella di vendita da parte degli esercizi di vicinato è da individuare unicamente nella presenza o meno del servizio assistito ai tavoli con personale dipendente che svolga tale sevizio.
Tale cambiamento di interpretazione era stato anticipato da un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato relativa all'utilizzo di tavoli e sedute abbinabili da parte di un laboratorio di gastronomia.
La sentenza rappresenta una importante conferma dell'impostazione sostenuta da Confartigianato che potrà avere importanti ripercussioni sullo sviluppo delle attività che offrono il consumo sul posto dei propri prodotti.
In merito al consumo sul posto rimane tuttavia un importante aspetto ancora da chiarire e sul quale la sentenza non è intervenuta: secondo l'attuale interpretazione del MISE, il consumo sul posto è consentito solo alle attività commerciali, ai panifici e agli agricoltori. Di conseguenza, gli artigiani del settore alimentare possono vendere i beni di propria produzione, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto salvo che la legge regionale non lo consenta. L'interpretazione del Ministero non sembra però tenere debitamente in conto delle norme a favore della concorrenza ed appare inoltre irragionevole in quanto consente il consumo sul posto di prodotti alimentari ad attività quali il panificatore mentre lo vieta a soggetti del tutto analoghi come chi esercita l'attività di rosticceria o simili.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.