Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 13.3.2019 ha risposto ad un importante quesito posto in merito alla possibilità di concedere l'abilitazione con limitazione alle imprese di installazioni impianti ai sensi del DM 37/2008.
La lettera conferma che per la lettera a (installatori impianti elettrici, automazione porte, cancelli e barriere), lettera b (impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici) e lettera c (impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, ventilazione e aerazione) può essere rilasciata sia un'abilitazione per l'intera lettera sia un'abilitazione parziale.
Per le lettere d (impianti idrici e sanitari), lettera e (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas) lettera g (impianti di protezione antincendio) è prevista a sola piena abilitazione.
Nella circolare il Ministero in merito alla lettera c) chiarisce che resta inteso "che l'attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti per il quale l'interessato fosse abilitato (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione). Ne consegue ad esempio che l'abilitazione all'installazione degli impianti di riscaldamento ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario non sarà ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione di opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera c). La medesima indicazione viene riproposta anche per le attività ricadenti nella lettera e).

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